Di seguito lo statuto integrale del CEOS con l'omissione di dati sensibili.
ATTO COSTITVTIVO - STATUTO
dell'Associazione Culturale No-Profit Onlus denominata "C.E.O.S." Centro Europeo Orientamento e Studi, costituita in Ente morale di diritto privato.
ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE)
1. Il giorno 29 novembre dell'anno duemiladue su iniziativa di:
-CASSIO Laura, omissis
-GIANGREGORIO Gianni, omissis
-GIANGREGORIO Sergio, omissis
-PASQUALE I I Maria Luisa, omissis
-PRIORELLI Fabio, omissis
-SASSO Annunziato, omissis
-SILVERI Franca, omissis
e' costituita in Ente Morale di diritto privata l'Associazione Culturale No Profit "C.E.O.S." Centro Europeo di Orientamento e Studi "organizzazione non lucrativa d'utilità sociale - ONLUS".
2. Si prevede l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "onlus.
3. La denominazione può essere scritta nelle diverse lingue europee ed in sigla.
4. La durata dell'Associazione è fissata fino l'anno 2100; essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
ARTICOLO 2 (SEDE)
L'associazione ha la sua sede centrale in Roma, Via Salvatore di Giacomo, 12
ARTICOLO 3 (OGGETTO E SCOPO)
1. L'associazione non ha scopo di Iuera e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
•Istruzione
•Formazione
•Sport dilettantistico
•Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (Iegge 1080/39) comprese le biblioteche (1409/63)
•Tutelae valorizzazione nella naturae dell'ambiente
•Promozione della culture e dell'arte
•Tutela dei diritti civili
2. L'attività statutaria è rivolta al perseguimento di finalità di solidarietà sociale perché è diretto ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati, così come definiti dal 2° comma dell'art.10 DLG 460/97.
3. L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere e tutelare l'uso della Libertà di parole nell'opera politico, economica, culturale e religiose di ogni cittadino europeo e di ogni uomo.
4. L'Associazione crea e patrocina forme di tutela professionale per giornalisti, autori, artisti ed operatori di tutti mezzi di comunicazione.
5. L'Associazione realizza progetti di carattere cooperative per diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti della telecomunicazione globale, attraverso la telematica, la cibernetica, tramite corsi di formazione professionale, servizi di consulenza tecnica e culturale per gli associati, convegni, mostre, viaggi, spettacoli, sport, videoconferenze, uso delle reti telemotiche.
6. Tutela il diritto alla libera espressione e diffusione del pensiero nella forma scritta, orale e visiva.
7. Promuove l'interesse e lo studio per il patrimonio artistico e culturale delle popolazioni d'Europa in quanta ricchezza da preservare nell'interesse dell'umanità.
8.Patrocina studi, ricerche e pubblicazioni.
9.Pubblica e diffonde una propria testata editoriale denominata "USCITA DI SICUREZZA".
10.Tutela i diritti civili e la sicurezza sociale dei cittadini europei.
11.L'Associazione non può svolgere ottivita' diverse do quelle sopra indicate ad eccezione di quelle o esse direttomente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle stotutorie, in quanta integrative delle stesse.
ARTICOLO 4
(PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE)
1. II patrimonio dell'Associazione è costituito do beni mobili e immobili che pervengono all'Associozione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi do parte di enti pubblici e provati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. II fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 700,00, versate come segue dai fondatori stessi: euro 100,00 ciascuno.
3. Per l'adempimento dei suoi compimenti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
•dei versamenti ef fettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati do detti fondatori e do quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
•dei redditi derivanti dal suo patrimonio:
•degli introiti realizzati nella svolgimento della sua attività.
4. Contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Nell'autonomia patrimoniale i creditori non possono far valere i propri diritti sui patrimonio dei singoli associati ma sul fondo comune.
5.II consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.
6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti aii'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originori.
7. versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minima come sopra determinate, e sono comunque a fondo perduto: in nessun coso, e quindi nemmeno in coso di scioglimento dell'Associazione ne' in coso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
8. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare, ne' per successione a titolo universale.
ARTICOLO 5
(FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE)
1. Sono aderenti dell'Associazione:
•i fondatori
•i soci dell'associazione
•i benemeriti dell'associazione
•i beneficiari dell'associazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminate e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono fondatori colora che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.
7. Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
9.II consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dol loro ricevimento (per il compute di detto periodo si applicono peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari);in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
10.Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successive a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notizia della volontà di recesso.
11.In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successive alla notifica del provvedimento d'esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia state deliberate. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione,egli può adire il collegia arbitrale di cui al presente statuto; in tal coso l'efficacia della deliberazione d'esclusione e' sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
ARTICOLO 6
(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)
1. Sono organi dell'Associazione:
•l'assemblea degli aderenti all'Associazione
•il Presidente del consiglio direttivo
•il vice presidente del consiglio direttivo
•il Segretario generale
•il Segretario generale agg.to
•il Direttore generale
•il collegia arbitrale
•il consiglio direttivo
•il comitate esecutivo
•il Segretario del consiglio direttivo
•il tesoriere
•il collegio dei revisori dei conti
ARTICOLO 7 (ASSEMBLEA)
1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'assemblea si riunisce due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:
•provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, il segretario generale, il segretario generale agg.to, il direttore generale, il collegio arbitrale, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti
•delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
•delibera sulle modifiche al presente statuto
•approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
•delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gest ione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dol presente Statuto.
•delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportune oppure ne sia fatta richiesta da almeno 7 aderenti o da almeno 20 consiglieri oppure dol collegio dei revisori.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria; quella ordinaria si riunisce, oltre che per approvare i bilanci, ogni tre anni, per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio Arbitrale. Quella straordinaria si riunisce su convocazione del presidente e delibera su ogni oggetto di interesse sociale posto all'ordine del giorno. Essa puo' essere, inoltre, convocate a richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti. La convocazione deve avvenire tramite avviso postale o tramite pubblicazione su almeno un periodico a diffusione Europea con preavviso di 15 giorni. Hanno diritto di voto i soci effettivi e quelli aderenti in regola con le iscrizioni. Sono eleggibili solo i soci effettivi. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ed aventi diritto.
ARTICOLO 8
( IL CONSIGLIO DIRE II VO)
1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto a scelta dell'assemblea da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere:
•i consiglieri durano in carica tre anni, alla scadenza del mandate vengono eletti dall'Assemblea
•decadono dalla carica se assenti senza giustificato motivo per 2 volte alla riunione del Consiglio e sono sostituite tramite cooptazione del Presidente o dol Vice presidente
• la convocazione avviene tramite comunicazione postale
•hanno diritto al voto tutti i consiglieri componenti in regola con Ia quota di iscrizione
• il Consiglio Direttivo approvo il bilancio preventivo a consuntivo dell'Associazione, delibera su tutte le questioni inerenti l'attività e gli scopi sociali a maggioronza degli aventi diritto
• il Consiglio Direttivo può delegare la sua funzione deliberante sull'attività e gli scopi sociali dell'Associazione al Comitato Esecutivo.
2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentote sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
ARTICOLO 9 (IL PRESIDENTE)
1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso
2. Al presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitate Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4.Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventive e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ARTICOLO 10
(IL VICE PRESIDENTE)
1. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. II solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
ARTICOLO 11
(IL COMITATO ESECUTIVO)
1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri consiglieri.
2. II Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12
(IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
1. II Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. II Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
ARTICOLO 13 (LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE)
1. Oltre alia tenuta dei libri prescritti della legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
ARTICOLO 14 (IL TESORIERE)
1. II tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione cantabile.
ARTICOLO 15 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)
1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
2.L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto peri membri del Consiglio Direttivo.
4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
ARTICOLO 16 (COLLEGIO ARBITRALE)
1. II Collegio Arbitrale decide con lodo arbitrale su ogni controversia inerente i rapporti tra associati ed Associazione sui conflitti di qualsiasi tipo tra organi dell'Associazione.
2. E' composto di tre membri nominati dall'Assemblea ed è presieduto dal membro più anziano di età.
3. La qualità di associato si perde: per decisione del Collegio Arbitrale che decide in seconda istanza, per dimissioni, per decesso,per mancato versamento annuale della quota associativa.
ARTICOLO 17
(BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO)
1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4.I bilanci debbono restore depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocate per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivate interesse alia loro lettura.
ARTICOLO 18 (AVANZI DI GESTIONE)
1. AII'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 19 (SCIOGLIMENTO)
1. In coso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità soc iale (Onlus) o a f ini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diverse destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 20 (CLAVSOLA COMPROMISSORIA)
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sara' rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equita' e senza formalita' di procedure, dando luogo ad arbitrate irrituale. L'arbitro sara' scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alia nomina dell'arbitro sara' provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.
ARTICOLO 21 (LEGGE APPLICABILE)
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
Roma, 29 novembre 2002