Lo Statuto

Di seguito lo statuto integrale del CEOS con l'omissione di dati sensibili.

ATTO  COSTITVTIVO - STATUTO 

dell'Associazione Culturale No-Profit Onlus denominata "C.E.O.S." Centro Europeo Orientamento e Studi, costituita in Ente  morale di diritto privato.

 

ARTICOLO  1 (COSTITUZIONE)

1. Il giorno 29 novembre dell'anno duemiladue su iniziativa di:  

-CASSIO Laura,  omissis

-GIANGREGORIO  Gianni, omissis

-GIANGREGORIO  Sergio, omissis

-PASQUALE I I  Maria  Luisa, omissis

-PRIORELLI    Fabio, omissis

-SASSO  Annunziato, omissis

-SILVERI  Franca, omissis 

e' costituita in Ente Morale di diritto privata l'Associazione Culturale No­ Profit  "C.E.O.S." Centro  Europeo  di Orientamento e    Studi "organizzazione non lucrativa d'utilità sociale - ONLUS".

2. Si prevede l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione  rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "onlus.

3. La denominazione può essere scritta nelle diverse lingue europee ed in sigla.

4. La  durata dell'Associazione  è fissata fino  l'anno  2100; essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 2 (SEDE)

L'associazione ha la sua sede centrale in Roma, Via Salvatore di Giacomo, 12

ARTICOLO 3 (OGGETTO E SCOPO)

1. L'associazione non ha scopo di Iuera e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

•Istruzione

•Formazione

•Sport  dilettantistico

•Tutela, promozione  e  valorizzazione delle cose  di  interesse artistico e storico (Iegge 1080/39) comprese le biblioteche (1409/63)

•Tutelae valorizzazione nella naturae dell'ambiente

•Promozione della culture e dell'arte

•Tutela dei diritti civili

 

2. L'attività statutaria  è rivolta  al perseguimento di finalità  di solidarietà  sociale  perché  è diretto ad  arrecare  benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati, così come definiti dal 2° comma dell'art.10 DLG 460/97.

3. L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere e tutelare l'uso della Libertà di parole nell'opera politico, economica, culturale e religiose di ogni cittadino europeo e di ogni uomo.

4. L'Associazione crea e  patrocina  forme di  tutela  professionale per giornalisti, autori, artisti ed operatori di tutti mezzi  di comunicazione.

5. L'Associazione realizza progetti di carattere cooperative per diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti della telecomunicazione  globale,  attraverso la  telematica,  la  cibernetica, tramite corsi di formazione professionale, servizi di consulenza tecnica e culturale per gli associati, convegni, mostre, viaggi, spettacoli, sport, videoconferenze, uso delle reti telemotiche.

6. Tutela il diritto alla libera espressione e diffusione del pensiero nella forma scritta, orale e visiva.

7. Promuove l'interesse e lo studio per il patrimonio artistico e culturale delle popolazioni d'Europa in quanta ricchezza da preservare nell'interesse dell'umanità.

8.Patrocina studi, ricerche e pubblicazioni.

9.Pubblica e diffonde una propria testata editoriale denominata "USCITA  DI SICUREZZA".

10.Tutela i diritti civili e la sicurezza sociale dei cittadini europei.

11.L'Associazione  non può  svolgere  ottivita' diverse  do quelle  sopra indicate  ad  eccezione  di  quelle  o  esse direttomente connesse o  di quelle accessorie  per natura a quelle stotutorie, in quanta integrative delle stesse.

 

ARTICOLO 4

(PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE)

1. II patrimonio dell'Associazione è costituito do beni mobili e immobili che pervengono all'Associozione a qualsiasi titolo, da  elargizioni o contributi do parte di enti pubblici e provati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. II fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 700,00, versate  come segue dai fondatori stessi: euro 100,00 ciascuno.

3. Per l'adempimento dei suoi compimenti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

•dei versamenti ef fettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati do detti fondatori e do quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

•dei redditi derivanti dal suo patrimonio:

•degli introiti realizzati nella svolgimento della sua attività.

4. Contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Nell'autonomia patrimoniale i creditori non  possono far valere  i propri  diritti sui patrimonio dei singoli associati ma sul fondo comune.

5.II consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti aii'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originori.

7.  versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minima come sopra determinate, e  sono comunque a fondo perduto: in nessun coso, e quindi nemmeno in coso di scioglimento  dell'Associazione  ne' in  coso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

8.  Il versamento non crea altri diritti di partecipazione  e, segnatamente, non crea quote  indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare, ne' per successione a titolo universale.

 

ARTICOLO 5

(FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE)

  

1. Sono aderenti dell'Associazione:

•i fondatori

•i soci dell'associazione

•i benemeriti dell'associazione

•i beneficiari dell'associazione.

 

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminate e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato  maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono fondatori colora che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

5. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

7. Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti  di  particolare   rilevanza dal consiglio direttivo.

8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne  e osservarne statuto e regolamenti.

9.II  consiglio  direttivo  deve  provvedere in ordine alle  domande di ammissione entro sessanta giorni dol loro ricevimento (per  il compute di  detto periodo  si applicono peraltro le  norme circa  la sospensione feriale dei  termini  giudiziari);in assenza di un  provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. 

10.Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere  dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successive a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notizia della volontà di recesso.

11.In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione  del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successive alla  notifica   del provvedimento  d'esclusione, il quale deve contenere  le motivazioni per le quali l'esclusione sia  state deliberate. Nel  caso che  l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione,egli può adire il collegia arbitrale di cui al presente  statuto; in tal  coso l'efficacia della deliberazione d'esclusione e' sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

  

ARTICOLO 6

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

 

1. Sono organi dell'Associazione:

•l'assemblea degli aderenti all'Associazione

•il Presidente del consiglio direttivo

•il vice presidente del consiglio direttivo

•il Segretario generale

•il Segretario generale agg.to

•il Direttore generale

•il collegia arbitrale

•il consiglio direttivo

•il comitate esecutivo

•il Segretario del consiglio direttivo

•il tesoriere

•il collegio dei revisori dei conti

  

ARTICOLO 7 (ASSEMBLEA) 

1. L'assemblea  è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. 

2. L'assemblea si riunisce due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo)  e del bilancio  preventivo  (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

•provvede alla nomina del consiglio  direttivo, del presidente e del vice presidente del  consiglio direttivo, il segretario generale, il segretario generale agg.to, il direttore generale, il collegio arbitrale, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti

•delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione

•delibera sulle modifiche al presente statuto

•approva i regolamenti che  disciplinano  lo svolgimento  dell'attività dell'Associazione.

•delibera sull'eventuale  destinazione  di  utili  o avanzi di  gest ione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante  la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dol presente Statuto.

•delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportune oppure ne sia fatta richiesta da almeno 7  aderenti o da almeno 20 consiglieri oppure dol collegio dei revisori.

4. L'Assemblea  può essere ordinaria e straordinaria; quella ordinaria si riunisce, oltre che per approvare i bilanci, ogni tre anni, per l'elezione del Presidente,  del Consiglio Direttivo e del Collegio  Arbitrale. Quella straordinaria si riunisce su convocazione del presidente e delibera su ogni oggetto  di interesse sociale posto all'ordine del giorno. Essa puo' essere, inoltre, convocate a richiesta di almeno  2/3  (due terzi) degli iscritti. La convocazione deve avvenire tramite avviso postale o tramite pubblicazione su almeno un periodico a diffusione Europea con preavviso  di 15 giorni.  Hanno diritto di voto  i soci effettivi e quelli aderenti in regola con le iscrizioni. Sono eleggibili solo i soci effettivi. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ed aventi diritto.

ARTICOLO  8

( IL CONSIGLIO DIRE II VO)

1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto a scelta  dell'assemblea  da un minimo di 3 a un massimo di  5  membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere:

•i consiglieri durano in carica tre anni, alla scadenza del mandate vengono eletti dall'Assemblea

•decadono dalla  carica  se assenti senza giustificato motivo per  2 volte alla  riunione del Consiglio e sono  sostituite  tramite cooptazione del Presidente o dol Vice presidente

•   la convocazione avviene tramite comunicazione postale

•hanno diritto al voto tutti i consiglieri  componenti in regola con Ia quota di iscrizione

•   il Consiglio Direttivo approvo il bilancio  preventivo  a  consuntivo dell'Associazione, delibera su tutte le questioni inerenti l'attività e gli scopi sociali a maggioronza degli aventi diritto

•   il Consiglio  Direttivo può  delegare  la  sua  funzione  deliberante sull'attività e gli scopi sociali dell'Associazione al Comitato Esecutivo.

2. Dalla  nomina a consigliere non consegue  alcun  compenso, salvo il rimborso delle spese documentote sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

 

ARTICOLO  9 (IL PRESIDENTE)

 

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione  stessa di fronte ai terzi e anche  in  giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso

2. Al presidente dell'Associazione compete, sulla  base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa  l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione  dell'Associazione;  in casi eccezionali  di  necessità e urgenza il Presidente  può  anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente   convocare  il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3.   Il Presidente  convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitate  Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4.Il Presidente cura la predisposizione del  bilancio preventive e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

 

ARTICOLO 10

(IL VICE PRESIDENTE)

1. II Vice Presidente sostituisce il Presidente  in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. II solo intervento del Vice  Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

 

ARTICOLO 11

(IL COMITATO ESECUTIVO)

 

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri consiglieri.

2. II Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 12

(IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. II Segretario svolge  la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il  Presidente  ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che  si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. II Segretario cura la tenuta del libro verbali  delle assemblee, del Consiglio  Direttivo,  del  Comitato Esecutivo  nonché del libro  degli aderenti all'Associazione. 

 

ARTICOLO  13 (LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE) 

1. Oltre alia tenuta  dei libri prescritti della legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea,  del Consiglio Direttivo, del Comitato  Esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

 

ARTICOLO  14 (IL TESORIERE) 

1. II tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta  dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione cantabile.

 

ARTICOLO  15 (COLLEGIO DEI  REVISORI DEI CONTI) 

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2.L'incarico  di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3. Per la durata  in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto peri membri del Consiglio Direttivo.

4. I revisori  dei  conti  curano  la  tenuta  del   libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

  

ARTICOLO 16 (COLLEGIO  ARBITRALE)

 

1. II Collegio  Arbitrale  decide  con lodo  arbitrale su ogni controversia inerente i rapporti  tra associati  ed  Associazione sui conflitti  di qualsiasi tipo tra organi dell'Associazione.

2. E' composto di tre membri nominati dall'Assemblea ed è presieduto  dal membro più anziano di età.

3. La qualità di associato si perde:  per decisione del Collegio  Arbitrale che decide in seconda istanza, per dimissioni, per decesso,per mancato versamento annuale della quota associativa.

 

ARTICOLO 17

(BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO)

 

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro  il  28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio  precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Entro  il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo  del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4.I  bilanci  debbono restore depositati presso la sede  dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocate per la loro approvazione,  a  disposizione  di  tutti coloro  che  abbiano  motivate  interesse alia loro lettura.

 

ARTICOLO 18 (AVANZI  DI GESTIONE)

 

1. AII'Associazione  e' vietato  distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi  di gestione comunque denominati,  nonché  fondi,  riserve  o capitale durante la  vita dell'Associazione stessa, a  meno  che  la destinazione  o la distribuzione  non siano imposte  per  legge o siano effettuate a  favore  di altre organizzazioni  non lucrative  di utilità sociale  (Onlus)  che per  legge, statuto o regolamento  facciano  parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per  la realizzazione delle attività istituzionali  e  di  quelle  ad  esse direttamente connesse.

 

ARTICOLO 19 (SCIOGLIMENTO)

1. In coso di  suo scioglimento,  per  qualunque  causa, l'Associazione  ha l'obbligo  di devolvere  il suo  patrimonio ad  altre organizzazioni  non lucrative di utilità soc iale (Onlus) o a f ini di pubblica  utilità, sentito l'organismo  di  controllo di cui all'art. 3,  comma 190  della  legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diverse destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 20 (CLAVSOLA  COMPROMISSORIA)

 

1. Qualunque  controversia sorgesse  in  dipendenza  della  esecuzione  o interpretazione del presente  Statuto e che possa formare oggetto  di compromesso,  sara'   rimessa   a  giudizio   di   un  arbitro   amichevole compositore   che  giudicherà  secondo  equita'  e  senza  formalita'  di procedure, dando luogo ad arbitrate irrituale. L'arbitro sara' scelto  di comune accordo  delle  parti contendenti;  in mancanza  di accordo  alia nomina  dell'arbitro sara'  provveduto  dal Presidente  del  Tribunale  di Roma.

 

ARTICOLO 21 (LEGGE  APPLICABILE)

 

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto  nel presente  Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia  di enti contenute nel libro I del Codice  Civile  e,  in  subordine,  alle  norme  contenute  nel libro  V del Codice Civile.

 

Roma, 29 novembre 2002